Agevolazioni Auto per disabili legge 104: Iva 4%, Irpef, Bollo, IPT e PRA

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Le agevolazioni Fiscali e Tributarie sono riservate ai soggetti non vedenti; ai sordomuti; ai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e a quelli con ridotte capacità motorie e limitate capacità di deambulazione.

 

Vediamo in dettaglio le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità:

Iva agevolata al 4% sull’acquisto di Auto per disabili legge 104/92

Gamma Auto Fiat per disabili pronta consegna – allestimenti Top!Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.

L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Informazioni Aggiuntive e Precisazioni: 

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Perdita dell’agevolazione Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione Bollo Auto per disabili

Chi è disabile ha diritto a non pagare il bollo auto. Questo è un diritto garantito dalla Legge n. 449 del 27/12/1997. Le agevolazioni riguardano in particolare alcuni soggetti e per usufruirne è necessario sbrogliare alcune pratiche burocratiche.

Chi ha diritto di non pagare il bollo auto

Quest’agevolazione è riservata a soggetti non vedenti; ai sordomuti; ai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e a quelli con ridotte capacità motorie e limitate capacità di deambulazione.

Per non pagare il bollo, però, l’auto deve avere una cilindrata ridotta e rispondere – in alcuni casi – a determinati criteri. Ad esempio, è ovvio che chi ha ridotte o impedite capacità motorie permanenti deve avere un’auto con i giusti adattamenti tecnici.

Quali auto rientrano nell’esenzione del boll0 

La legge prevede che le auto possano essere esentate dal bollo, quando c’è disabilità, soltanto se la cilindrata è limitata. Parliamo di un tetto massimo di 2000 cc per i veicoli a benzina e 2800 cc per i diesel. Il mezzo deve essere intestato al disabile o ad una persona che se ne prende cura e che lo ha fiscalmente a carico. Inoltre l’esenzione è concessa per un solo veicolo.

Come richiedere l’esenzione dal bollo auto

Il Bollo auto un tributo locale va fatto riferimento all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Le richieste di esenzione devono quindi essere indirizzate alle sedi il cui elenco si trova facilmente sul sito aci.it.

Cosa fare quando si cambia l’auto

Dato che soltanto una vettura alla volta può essere esentata dal pagamento del bollo, quando si cambia l’auto l’esenzione va trasferita da un mezzo all’altro.

Quando si presentata al PRA la formalità di demolizione della vettura che era esentata oppure la sua perdita di possesso o il trasferimento di proprietà (entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato), il trasferimento è immediato e senza interruzioni.

Attenzione però: questo passaggio può avvenire soltanto dopo quattro anni dalla data dell’avvenuto riconoscimento del beneficio.

Esenzione Passaggio di Proprietà Auto disabili

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Detrazione Irpef agevolazioni Auto per Disabili

Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.

Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gratuito) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione.

Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.

Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).

Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro).

In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.

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Autore Alessio Giardini

giovane pesarese classe 82, colpito sin dalla nascita dalla Neuropatia Sensitivo Motoria Ereditaria di Charcot-Marie-Tooth 1B, una patologia che colpisce circa 24.000 persone in Italia. Nel mio Blog ho deciso di parlarvi in prima persona per raccontarvi con le mie parole tutte le mie esperienze e analizzare le tematiche della disabilità dal mio punto di vista.

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