mercoledì , Settembre 27 2023

Lavoro per Disabili

Lavoro per Disabili

Nella legge 68/99 all’art. 2 il “collocamento mirato” viene definito come l’insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono la valutazione del disabile nella sua capacità lavorativa e il suo inserimento più idoneo attraverso:
l’analisi dei posti di lavoro forme di sostegno azioni positive soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, agli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Permessi retribuiti – Legge 104

Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L’handicap assume connotazione di gravità ( art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A CHI SPETTANO I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate circ. 114/2008.

•alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore
•ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell’astensione facoltativa o 2 ore al giorno (Circ. 162/93, punto 1) fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni ( circ. 155/2010) al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007
•ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010 – vedi circolare n. 155/2010-).
NON SPETTANO•ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
•agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
•ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
•ai lavoratori autonomi
•ai lavoratori parasubordinati
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri Msg 15995/07 – msg 16866/2007 Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. msg 16866/2007

1° esempio:

orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 * 3 = ore mensili fruibili 18

2° esempio:

orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 * 3 = ore mensili fruibili 24

3° esempio:

orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 ore su 4 giorni – 4 da 40 ore su 5 giorni – 4 da 36 ore su 6 giorni)) media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.

I REQUISITI essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
•la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92) A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009)
•Non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

•interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
•ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
•ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

GENITORI DI FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE CON ETÀ INFERIORE A TRE ANNI. I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni in situazione di disabilità grave, conviventi o non, anche adottivi o affidatari, possono fruire, in alternativa di:

1. Prolungamento fino a tre anni di età del bambino con disabilità grave, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari al 30% della retribuzione. Si precisa che il prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito (msg. n. 22578/2007) e cioè:

•Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità;
•Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino;
•Per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti:
•in caso di madre: dalla fine del congedo di maternità;
•in caso di padre: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.
In caso di adozione nazionale:

•Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità (cioè trascorsi 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia) più il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre);
•Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data di ingresso in famiglia del bambino;
•Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso in famiglia del bambino.
In caso di adozione internazionale:

•Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità (cioè trascorsi 5 mesi dall’ingresso del bambino in Italia) più il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre) (circ. n. 16/2008).
•Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data di ingresso in Italia del bambino;
•Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso in Italia del bambino.
2. Riposi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario giornaliero di lavoro (2 ore di permesso giornaliero per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora negli altri casi) (circ. n. 291/1995). Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 in esame, il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) sia per i primi 6 mesi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) (circ. n. 80/1995, p. 2.).

•tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore (vedi combinato disposto art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificati nell’art. 24 della legge n. 183/2010).
Si precisa che i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre). (Circ. 133/2000 punto 2.2.3– Circ. 128/2003 punto 9)

Si sottolinea inoltre che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

Si precisa che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche continuativamente o frazionabili a ore.

GENITORI PARENTI E AFFINI DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ I lavoratori dipendenti, coniuge, parenti o affini della persona in situazione della disabilità grave, entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati), possono usufruire di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010 – vedi circolare n. 155/2010-) Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Al riguardo, si chiarisce che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale – Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità – n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

Quindi, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l’assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

In tale caso alla domanda deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, da cui risulti una delle patologie sopra indicate ( messaggio 17404/2011, allegato 4, nota 3).

QUANTO SPETTA

•I permessi presi a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ( Circ. 80/95 par. 4);
•I permessi presi a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
•Quelli concessi a titolo di prolungamento dell’astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.
Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare circ. 199/1997

FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità Msg 13032/2005 (o altre mensilità aggiuntive) è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps.

Le ferie e la tredicesima mensilità non saranno soggette a decurtazione quando i riposi ed i permessi previsti dall’art. 42 del Dlgs 151/2001 non siano cumulati con il congedo parentale. –Parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla incidenza dei permessi di cui all’articolo 33 della L 104/92 su ferie e tredicesima mensilità – (msg 7014/2006)

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO (Circ. 80/1995, punto 4)

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps con le seguenti modalità su espressa richiesta dell’interessato circ. 61/2009:

•bonifico bancario o postale (IBAN);
•allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
•da un documento di riconoscimento;
•dal codice fiscale;
•dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.
I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonchè le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di c/c.

Per tutti gli altri lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene, invece, erogata dal datore di lavoro col metodo del conguaglio

PART-TIME VERTICALE Circ. 133/2000, punto 3.2

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Esempi:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)

Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).

Perciò:

x : 8 = 3 : 27

x = 24 : 27;

x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso.

LAVORO AGRICOLO
Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso (frazionabili in sei mezze giornate) è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all’Inps) – Circ. 86/1999, punto g) – Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007;

ASSISTENZA PER PERIODI INFERIORI A UN MESE (Circ.128/2003,punto3-msg4416/2007)

In caso di assistenza ad un disabile grave prestata sporadicamente o solo per alcuni periodi in sostituzione dell’abituale fruitore dei permessi, al richiedente spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continua (circ. n. 128/2003).

In tali casi, il richiedente deve presentare all’Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui siano attestati: l’assistenza prestata al disabile, il rapporto di parentela con lo stesso, i periodi durante i quali è prestata l’assistenza e i motivi che hanno imposto la sostituzione del soggetto cha la presta abitualmente.

Contestualmente, l’abituale fruitore dei permessi deve comunicare alla sede Inps di appartenenza ed al proprio datore di lavoro la temporanea sospensione dell’assistenza (msg. n. 4416/2007).

CUMULABILITA’ DEI PERMESSI prolungamento del congedo parentale e i riposi alternativi sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio: la fruizione di entrambi i benefici da parte di un genitore è possibile, dal momento che si tratta di permessi per due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege n. 104/1992.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sè stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento”. (circ. n. 128/2003, p. 4 e msg. n. 11784/2007).

In caso di permessi orari ex lege n. 104/1992 e riposi orari (c.d. per allattamento) ex D.lgs. n. 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap si ribadisce, in via generale, l’incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino e si precisa, tuttavia, che qualora in particolari casi il dirigente del CML ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento, previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art.39, e ss. D.lgs n. 151/2001.(msg. n. 11784/2007).

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (ex astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se fruito da entrambi) e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

Nella fattispecie si applicano i criteri di cui alla circ. n. 80/1995, in materia di cumulabilità tra i giorni di permesso ex lege 104/1992 e i congedi per la malattia del medesimo figlio e i criteri relativi all’impossibilità di fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell’astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui alla legge n. 104/1992. Invece, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame, è possibile fruire, contemporaneamente, da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 (circ. n. 138/2001).

Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi per art. 33 c. 3 Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6 della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, purchè il medico di sede, in relazione alla gravità dell’handicap valuti che il disabile abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore (circ. n. 37/1999, punto 1.A). Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3 della medesima legge .Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere il soggetto in situazioni di gravità, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora (circ. n. 128/2003, punto 6). In caso di malattia, ferie, permesso non retribuito, ecc. del lavoratore disabile si considera soddisfatto il principio sopra indicato.

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 – circ. n. 53/2008).

Pluralita’ dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che per ogni familiare disabile il limite massimo è di tre giorni e che il cumulo non può essere riconosciuto quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo. La natura dell’handicap è oggetto di valutazione a cura del CML Inps (circ. n. 211/1996 e circ. 90/2007).

LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE Con effetto dal 1° gennaio 2009 tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, devono presentare all’Inps la domanda per la concessione dei permessi della Legge 104/92.

L’erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con l’aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).

Sono tenute al versamento all’Inps della contribuzione per permessi Legge 104/92 :

•le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
•le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg. n. 5730/2009
•le aziende inquadrate nel settore “Enti”-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione OV (Msg.n. 5730/2009).
I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare domanda di permessi legge 104/92 secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all’Inps per la stessa prestazione.

Qualora all’atto della presentazione della domanda sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l’azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestante l’appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell’obbligo contributivo di cui trattasi.

RICORSI Avverso i provvedimenti di reiezione per le domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Sede Inps di residenza. Circ. 182/1997, punto 11

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA Nel caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006).

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.circ. 32/2006 punto 2

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata, infatti l’accertamento dell’handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata – L. 80/del 9.3.2006 – msg. n. 8151/2007.

Qualora il provvedimento definitivo non sia di handicap grave si procederà al recupero dei permessi retribuiti fruiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà allegare alla domanda:

•copia della ricevuta della domanda presentata alla Commissione Medica Integrata e solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
•dichiarazione liberatoria, in caso di certificazione provvisoria, nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 – circ. 53/2008 punto 5.
Se la richiesta dei permessi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento dell’handicap grave la domanda per la fruizione dei permessi sarà respinta con l’annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell’handicap grave

•qualora il provvedimento definitivo non riconosca la gravità dell’handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
•qualora il provvedimento definitivo non riconosca la situazione di gravità ab origine, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.
Recupero delle prestazioni erogate

Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo provvedimento definitivo di disconoscimento della condizione di handicap grave msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento non abbia convalidato ab origine lo stato di handicap grave, le Sedi Inps provvederanno, in misura totale, al recupero delle prestazioni indebitamente concesse, altrimenti si procederà, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenza dell’handicap con riferimento al provvedimento definitivo.

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