Il quadro generale relativo ai permessi di cui alla legge 104/92 e ai congedi straordinari di cui all’art. 42 del d.lgs n. 151/2001 è stato tracciato in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022.
Approfondimenti
INPS Circolare 39: La Normativa
Tra le principali modifiche, abbiamo:
- L’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” nell’articolo 33 della legge n. 104/1992.
- La modifica del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, riguardante il congedo parentale ordinario e il prolungamento del congedo parentale.
- L’introduzione del “convivente di fatto” nel comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, come soggetto prioritario per la concessione del congedo straordinario.
Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” per i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Pertanto, a partire dal 13 agosto 2022, il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona disabile può essere riconosciuto a più soggetti aventi diritto.
Accorgimenti per la Domanda di Permessi
La domanda per la concessione dei permessi deve essere accompagnata dalla dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.
Cumulabilità tra Permessi Mensili, Prolungamento del Congedo Parentale e Ore di Riposo
L’INPS precisa che la fruizione delle tre tipologie di benefici non è cumulativa nell’arco del mese, e che la contrattazione collettiva può prevedere un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.
Prolungamento del Congedo Parentale di cui all’art. 33 del d.lgs n. 151/2001
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha stabilito che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima, salvo gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
Congedo Straordinario di cui all’art 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti prioritari ai fini della concessione del congedo straordinario. Il novellato comma 5 stabilisce inoltre che la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda per il congedo straordinario, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione e avvenga entro un termine ragionevole stabilito dall’INPS.