Patenti speciali “S” per disabili

Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.

La visita per le Patenti speciali “S” per disabili

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d’una, divisi nelle maggiori Aziende USL.

La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS)

La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.

La Patente Europea per Disabili

Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.

La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico.

Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.

Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.

Patenti speciali B S per disabili

L’esame di guida per disabili

Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).

Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti.

In fase di esame pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.

Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l’importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.

Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

Il ricorso alla commissione medica

Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo. Se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.

La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.

Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5”
via G. Caraci, 36 00156 Roma

Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).

La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.

Vale la pena di sottolineare – pur trattandosi di un’ipotesi infrequente – che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.

Un esempio:
La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (nel tal caso la CML deve segnalare tutte e due le opzioni).
Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica.

Rinnovo patente per disabili

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.

Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

 

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Autore Alessio Giardini

giovane pesarese classe 82, colpito sin dalla nascita dalla Neuropatia Sensitivo Motoria Ereditaria di Charcot-Marie-Tooth 1B, una patologia che colpisce circa 24.000 persone in Italia. Nel mio Blog ho deciso di parlarvi in prima persona per raccontarvi con le mie parole tutte le mie esperienze e analizzare le tematiche della disabilità dal mio punto di vista.

Un commento

  1. Buona sera, qualora io abbia fatto 2 visite per la patente speciale, una presso la commissione della città dove abitano i miei genitori e l’altra, 1 settimana dopo, presso la commissione della mia città di residenza, quale viene considerata valida? Se usassi il certificato della commissione più “favorevole”, che ne sarebbe dell’altro certificato? Potrei incorrere in problemi? Grazie mille. N.B.

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