L’uguaglianza e il diritti sono principi che riguardano indistintamente tutti gli esseri umani, così come recita il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani: valori fondamentali che si trovano oggi alla base delle tutele di legge relative alle persone con disabilità.
Sì perché le leggi di sostegno assistenziale hanno lo scopo di sostenere i meno abili, per permettere il godimenti di tali diritti e garantirne la dignità. E quando si parla di disabili le tutele devono essere accentuate, per dare serenità all’individuo come essere umano.
In quest’ottica vanno letti gli aumenti della pensione di invalidità civile dei disabili che la legge garantisce ai cittadini. Cerchiamo di capirne di più sull’argomento.
Approfondimenti
Rivalutazione pensioni: via all’aumento assistenziale per gli invalidi civili
Nel mese di novembre, le persone diversamente abili che usufruiscono di prestazioni assistenziali da parte dello Stato italiano, troveranno un aumento sulla loro pensione e assegni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Tale manovra a sostegno dei disabili è stata prevista per effetto diretto di due misure: il “Conguaglio anticipato per il calcolo della perequazione delle pensioni e la Rivalutazione al 2% delle pensioni”.
La rivalutazione delle pensioni, come risaputo, generalmente viene effettuata nel mese di gennaio, ma per quest’anno, con una inversione a finalità assistenziale, il nostro Governo ha deciso di anticipare la misura in autunno, per consentire a famiglie e persone diversamente abili di far fronte alle difficoltà economiche causate dall’inflazione e dal caro bollette.
L’articolo 21 del Decreto Aiuti Bis
L’articolo 21 del Decreto Aiuti Bis (il decreto legge del 9 agosto 2022, numero 115), introdusse questa misura per opera del Governo Draghi. Nello specifico la disposizione prevede due forme di interventi: in primis l’aumento del 2% delle pensioni assistenziali (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre dell’anno in corso), in relazione agli importi percepiti che ammontano a un massimo di 2.692. In secondo luogo è stato previsto un anticipo sul conguaglio, relativo alla differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva (1,9%) sul 2021, ossia lo 0,2%, conguaglio che verrà erogato nel mese di novembre 2022. Per quest’ultimo caso non sono previsti limiti, la disposizione vale per tutti gli assegni (e dunque senza limite di reddito). Soffermiamoci in particolare su quest’ultima previsione.
La rivalutazione al 2%: quali trattamenti assistenziali riguarda?
La rivalutazione al 2% riguarda tutte le misure previdenziali (ovvero le pensioni), e viene garantita anche ai soggetti portatori di invalidità civile e ai percettori di assegno sociale.
Al subentro del nuovo anno, ovvero a gennaio 2022, si provvederà poi alla rivalutazione tenendo conto del tasso di inflazione effettiva, naturalmente al netto di quanto già dato a sostegno dei cittadini.
Le condizioni per la rivalutazioni straordinaria: limiti e requisiti economici imposti dalla normativa
La rivalutazione straordinaria ha naturalmente dei limiti e soggiace a dei requisiti economici ben previsti dalla legge: possono ottenerla tutti i pensionati che percepiscono una pensione lorda a settembre che non sia superiore alla somma di 2.692 euro mensili.
L’aumento, come sopra accennato (che corrisponde al 2%), viene applicato soltanto in relazione agli ultimi tre mesi dell’anno, ma riguarda anche la tredicesima che viene corrisposta nel mese di dicembre.
L’incremento verrà percepito anche dagli individui che ricevono dallo Stato assegni sociali e pensioni sociali, oltre che naturalmente agli invalidi civili.
Le istruzioni fornite dall’INPS
Con circolare numero 114, del 13 ottobre 2022, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha fornito ai cittadini delle istruzioni sulla modalità e gli importi della rivalutazione, sottolineando come questa corrisponde a un aumento del 2% per le pensioni erogate con un importo fino a 2.692 euro mensili.
Ad essere interessate dalla misura, come ha chiarito l’INPS, sono le pensioni di vecchiaia e anticipate, nonché le maggiori prestazioni assistenziali previste dalla legge a favore dei cittadini.
Prestazioni assistenziali a cui viene garantito l’aumento
L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha avuto modo di specificare anche quali prestazioni assistenziali saranno interessate dall’aumento corrispondente al 2% per il mese di novembre 2021. Si tratta delle seguenti misure assistenziali:
- pensioni di inabilità
- assegno mensile di assistenza, i cui riferimenti normativi sono gli articoli 12 e 13 della legge del 30 marzo 1971, numero 118
- pensione per persone affette da sordità, di cui alla legge 26 maggio 1970, numero 381
- pensione per persone non vedenti, disciplinata dalla legge 27 maggio 1970, n. 382
Ci sono infine delle misure assistenziali per le quali non è previsto alcun aumento. Vediamo quali sono nel dettaglio.
Indennità assistenziali senza aumento
La legge, così come ribadito dalla circolare dell’INPS, non prevede alcun aumento su determinate indennità di natura assistenziale. Si tratta in particolare delle seguenti:
- indennità di accompagnamento
- indennità per persone parzialmente non vedenti
- indennità per ciechi assoluti
- indennità di comunicazione
- indennità di frequenza
- indennità per le persone affette da talassemia
Come viene calcolato l’aumento previsto dalla legge?
L’incremento per le pensioni viene effettuato in modo graduato, sulla base di fasce progressive di rivalutazioni. Per visionare queste ultime è sufficiente leggere la normativa emanata il 27 dicembre del 2019, ovvero la legge n. 160 all’articolo 1, comma 478.
- al 100% per i trattamenti fino a 4 volte il Trattamento minimo Inps (pari a 524,34 euro)
- al 90% sulla quota eccedente 4 volte il minimo,
- al 75% sulla quota eccedente 5 volte il minimo.
Modalità di erogazione dell’incremento sulle prestazioni assistenziali
L’aumento viene dato ai cittadini direttamente d’ufficio, senza che sia necessaria alcuna domanda da parte degli interessati, sulle mensilità spettanti nel mese di ottobre, novembre e dicembre.
L’aumento viene corrisposto anche sulla tredicesima. I percettori potranno identificare la misura tramite la voce “Incremento D.L. Aiuti bis”, che verrà indicata sul cedolino. La somma erogata in più, in ogni caso, rimane perfettamente imponibile ai fini IRPEF.
I soggetti percettori di pensioni erogate con versamento annuale, o semestrale, riceveranno l’aumento direttamente nella rata di gennaio del 2023. L’aumento sulla tredicesima viene dato in modo proporzionale ai ratei di tredicesima che spettano al soggetto.
Se l’avente diritto alla pensione non riceve alcuna tredicesima, su quella specifica mensilità non viene dato alcun incremento.
L’incremento ai fini delle prestazioni collegate al reddito: qual è l’effetto dell’aumento?
L’aumento previsto dal Governo ai fini assistenziali non rileva, per l’anno in corso, ai fini del superamento dei limiti reddituali dettati dalla legge per l’erogazione di tutte le erogazioni legate al reddito.
Ciò significa che, gli importi ricevuti a tale titolo, sono letteralmente ininfluenti per la ricezione di altre somme eventualmente previste dalla legge a scopo di “integrazione al trattamento minimo” a favore dei cittadini.